Dopo che sono state avviate migliaia di azioni a tutela dell’utenza bancaria sulla scia dell’interpretazione data dalla recente e arcinota decisione della Cassazione Civile n. 350/2013, arriva finalmente la prima deliberazione di merito sull’usura bancaria che applica, correttamente la legge, e rileva l’usura “originaria” o “contrattualizzata” in un contratto di mutuo, stabilendo la restituzione degli interessi versati.

È il giudice di Pace di Domodossola, avv. Carlo Crapanzano, che per primo a chiare lettere, con la sentenza n. 88/2014, a corroborare l’orientamento della Suprema Corte, che nei fatti ha chiarito che la gran parte dei contratti di mutuo e molti di credito al consumo, sono già originariamente “usurari”.

Secondo la citata posizione giurisprudenziale, infatti, era stato rilevato che già l’indicazione nel contratto del T.A.N. (tasso annuo globale) sommata a quella del tasso di mora, evidenziasse in gran parte dei casi il superamento del “tasso soglia”, con la conseguenza che ai sensi dell’articolo 1815 comma 2 del codice civile il contratto di mutuo in relazione alle pattuizioni relative agli interessi fosse nullo. Logico effetto: si è aperta la strada per migliaia di mutuatari e di consumatori sia di recuperare gli interessi versati e indebitamente percepiti dalla banca sia di vedersi annullare quelli ancora da versare.

Al contrario, le banche, aiutate anche dall’”aggancio” loro dato dalla Banca d’Italia, hanno sempre sostenuto che il tasso di mora, non andasse conteggiato ai fini dello sforamento o meno del “tasso soglia” che costituisce la scriminante tra “mutuo usurario” e “non usurario”.

Il giudice di legittimità, ai fini del controllo sull’usurarietà – applicando correttamente la normativa antiusura di cui alla L. 108/96 ed in particolare la L. 24/2001 che testualmente recita all’art. 1: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” – aveva evidenziato come si dovesse tener conto del tasso di mora stabilito contrattualmente.

Nella fattispecie il magistrato onorario piemontese ha dichiarato che il mutuo così com’era strutturato dalla banca, fosse da considerarsi usurario condannando alla restituzione della quota parte d’interessi già versata per come domandata dall’attore.