Confermando il verdetto emesso nel maggio 2006 dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, la  Cassazione ha respinto la tesi dell’ uomo, Giuseppe Z., in base alla quale nell’ ambito di una coppia è da ritenersi che ci sia sempre “un consenso putativo” per il partner al rapporto sessuale. Quindi per il marito prepotente condanna per stupro e sequestro di persona: sia all’ interno del matrimonio sia nell’ ambito di una convivenza, non si può esigere dal partner alcun tipo di prestazione sessuale, specie se con forme di prepotenza, in quanto non esiste “un diritto all’ amplesso”.